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2013 Riforma del condominio

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Dal 18 giugno entrer? in vigore la legge 220/2012, di riforma del condominio.
31 nuovi articoli che andranno a regolare le discipline di condominio, introducendo numerose novit? in materia di convocazioni e di registrazione del sito web condominiale.
Sono state inoltre introdotte numerose disposizioni sull'ammodernamento della convivenza e delle discipline che regolano e definiscono la convivenza tra inquilini.
?La riforma va ad interessare in particolar modo gli amministratori condominiali.
Questi saranno obbligati a compilare il registro dell'anagrafe condominiale nel quale annotare le generalit? dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio dei medesimi, nonch? i dati catastali di ciascuna unit? immobiliare e ogni altra informazione relativa alle condizioni di sicurezza della medesima.
Inoltre, l'amministratore avr? l'obbligo di attivarsi per il recupero forzoso del credito verso i condomini morosi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile nel quale lo stesso ? compreso, salvo essere dispensato dalla maggioranza assembleare?.
Per quanto riguarda le principali materie si ricorda che:
- parti comuni: sono oggetto di propriet? comune dei proprietari delle singole unit? immobiliari dell'edificio, parti quali quelle delle facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione tv, via radio o via cavo;
- animali domestici: il regolamento condominiale non potr? pi? vietare di possedere o detenere animali domestici. Per animali domestici, il Parlamento ha inteso comprendere tutti gli animali da compagnia, quindi anche criceti, furetti, canarini, eccetera; - riscaldamento: secondo quanto previsto dalla nuova legislazione, chi vuole si potr? ?staccare? dall'impianto centralizzato senza che sia necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea, a patto per? che si continui a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale;
- barriere architettoniche: affinch? tutte le barriere architettoniche vengano abbattute e perch? lo stabile possa esser messo a norma in sicurezza, sar? sufficiente che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi complessivi. A questo punto, baster? la maggioranza per decidere, ovvero il 50 per cento pi? uno dei votanti-presenti.
- destinazione d'uso dei locali comuni: per stabilire il cambio di destinazione d'uso baster? l'approvazione dei quattro quinti dei condomini.
- applicabilit?: la normativa diventa a tutti gli effetti applicabile anche ai complessi immobiliari composti da unit? unifamiliari (condominio 'orizzontale') e ai supercondomini.

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